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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1860

Riguardante la resa del conto riassuntivo alla Corte dei conti delle gestioni fuori bilancio degli «Approvvigionamenti agricoli» e della «Motoaratura di Stato». (022U1860)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-3-1923 al: 15-6-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 135, che fa obbligo di presentare alla Corte dei conti, i rendiconti per le gestioni fuori bilancio di carattere straordinario;
Ritenuto che per l'effettuazione degli incassi e dei pagamenti relativi alle gestioni degli «Approvvigionamenti Agricoli» e della «Motoaratura di Stato», fu istituito un conto corrente presso gl'istituti di emissione e che tale conto corrente è stato abolito a datare dal 1 luglio 1922;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, di concerto col Ministro per l'Agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Entro il 30 giugno 1923 dovrà presentarsi alla Corte dei Conti il conto riassuntivo delle gestioni fuori bilancio degli «Approvvigionamenti Agricoli» e della «Motoaratura di Stato» già affidate al Ministero per l'agricoltura ed ora devolute al Comitato liquidatore delle gestioni di guerra.