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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1860

Riguardante la resa del conto riassuntivo alla Corte dei conti delle gestioni fuori bilancio degli «Approvvigionamenti agricoli» e della «Motoaratura di Stato». (022U1860)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-3-1923
al: 15-6-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto-legge 22  gennaio  1920,  n.  135,  che  fa
obbligo di presentare alla Corte  dei  conti,  i  rendiconti  per  le
gestioni fuori bilancio di carattere straordinario; 
 
  Ritenuto che per l'effettuazione  degli  incassi  e  dei  pagamenti
relativi alle gestioni degli «Approvvigionamenti  Agricoli»  e  della
«Motoaratura  di  Stato»,  fu  istituito  un  conto  corrente  presso
gl'istituti di emissione e che tale conto corrente e' stato abolito a
datare dal 1 luglio 1922; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  il
Tesoro, di concerto col Ministro per l'Agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Entro il 30 giugno 1923 dovra' presentarsi alla Corte dei Conti  il
conto   riassuntivo   delle    gestioni    fuori    bilancio    degli
«Approvvigionamenti Agricoli» e della  «Motoaratura  di  Stato»  gia'
affidate al Ministero per l'agricoltura ed ora devolute  al  Comitato
liquidatore delle gestioni di guerra.