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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 354

Che reca le norme per la esenzione dalle tasse postali per gli invii, mediante campioni senza valore raccomandati, di materiale patologico da sottoporre ad esame batteriologico allo scopo di agevolare l'azione profilattica contro le malattie infettive, diretti a laboratori batteriologici dipendenti dalla Direzione generale della sanità pubblica e ai Laboratori batteriologici universitari. (023U0354)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 143 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Ritenuta la necessità di concedere l'esenzione dalle tasse postali per gli invii, mediante campioni senza valore raccomandati, di materiale patologico da sottoporre ad esame batteriologico allo scopo di agevolare l'azione profilattica contro le malattie infettive;
Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello dell'interno e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È concessa ai medici provinciali, ed, in eccezione al disposto dell'art. 2 del R. decreto 26 marzo 1922, n. 424, anche ai medici comunali (medici condotti ed ufficiali sanitari) l'esenzione dalle tasse postali per gli invii, mediante campioni senza valore raccomandati debitamente confezionati, di materiale patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico e diretti ai laboratori batteriologici dipendenti dalla Direzione generale della sanità pubblica; ai laboratori batteriologici universitari o a quelli comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei casi di epidemia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - COLONNA DI CESARÒ
- DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.