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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 354

Che reca le norme per la esenzione dalle tasse postali per gli invii, mediante campioni senza valore raccomandati, di materiale patologico da sottoporre ad esame batteriologico allo scopo di agevolare l'azione profilattica contro le malattie infettive, diretti a laboratori batteriologici dipendenti dalla Direzione generale della sanità pubblica e ai Laboratori batteriologici universitari. (023U0354)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 143  del  regolamento  generale  intorno  al  servizio
postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120; 
 
  Visto il R. decreto del 26 marzo 1922, n. 424; 
 
  Ritenuta la necessita' di concedere l'esenzione dalle tasse postali
per gli  invii,  mediante  campioni  senza  valore  raccomandati,  di
materiale patologico da sottoporre ad esame batteriologico allo scopo
di agevolare l'azione profilattica contro le malattie infettive; 
 
  Inteso il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi, di concerto con quello dell'interno e delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' concessa ai medici provinciali, ed,  in  eccezione  al  disposto
dell'art. 2 del R. decreto 26 marzo 1922, n.  424,  anche  ai  medici
comunali (medici condotti ed ufficiali  sanitari)  l'esenzione  dalle
tasse  postali  per  gli  invii,  mediante  campioni   senza   valore
raccomandati debitamente confezionati,  di  materiale  patologico  da
sottoporre ad accertamento batteriologico  e  diretti  ai  laboratori
batteriologici dipendenti  dalla  Direzione  generale  della  sanita'
pubblica;  ai  laboratori  batteriologici  universitari  o  a  quelli
comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei
casi di epidemia. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                       MUSSOLINI - COLONNA DI CESARO' 
                                            - DE STEFANI.             
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.