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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 339

Che estende agli impiegati di cancelleria, di ragioneria e agli inservienti addetti agli organi giudiziari delle nuove Provincie, l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080. (023U0339)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro guardasigilli Ministro segretario di stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, spetta, con la decorrenza ivi stabilita, anche agli impiegati di cancelleria, di ragioneria e agli inservienti addetti agli organi giudiziari delle Nuove Provincie, già assimilati con decreto Reale 16 giugno 1921, n. 1017.

Per le modalità di liquidazione e pagamento del detto assegno valgono le norme del citato decreto 16 giugno 1921, 1017.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
OVIGLIO
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.