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REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 353

Concernente la riduzione della misura dell'aggio sulla vendita della carta bollata e delle marche da bollo da parte dei cancellieri giudiziari. (023U0353)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro della giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1923 l'aggio spettante ai cancellieri giudiziari sull'importo delle levate di valori bollati occorrenti agli atti della cancelleria e degli ufficiali giudiziari, sarà graduato in ciascun anno, secondo la seguente scala:

a) fino a L. 50.000, una lira per cento;

b) oltre L. 50.000, centesimi cinquanta per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI - OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.