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REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 353

Concernente la riduzione della misura dell'aggio sulla vendita della carta bollata e delle marche da bollo da parte dei cancellieri giudiziari. (023U0353)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto col Ministro della giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Con effetto dal 1° gennaio 1923 l'aggio  spettante  ai  cancellieri
giudiziari sull'importo delle levate  di  valori  bollati  occorrenti
agli atti della  cancelleria  e  degli  ufficiali  giudiziari,  sara'
graduato in ciascun anno, secondo la seguente scala: 
 
  a) fino a L. 50.000, una lira per cento; 
 
  b) oltre L. 50.000, centesimi cinquanta per cento. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                    MUSSOLINI - DE STEFANI - OVIGLIO. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.