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REGIO DECRETO 14 gennaio 1923, n. 314

Che riduce le indennità speciali dovute al personale idraulico subalterno. (023U0314)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-3-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria approvato con R. decreto 30 giugno 1907, n. 667;

Visto il decreto Reale 20 febbraio 1921, n. 221, recante modificazioni al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, che stabilisce in caso di missione le indennità per spese di viaggio e di soggiorno al personale civile e militare dello Stato;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi, nonché le relative norme di carriera per il personale contemplato nella legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Ritenuto che in seguito ai sensibili aumenti apportati agli stipendi degli ufficiali idraulici, occorre modificare la tabella D, allegata al sopracitato R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° marzo 1923 le indennità eventuali al personale subalterno idraulico verranno corrisposte nella misura di cui appresso:

Ufficiali idraulici - Sorveglianza a lavori.

1. Per la sorveglianza a lavori che si svolgono oltre un raggio di 6 km. dalla residenza dell'ufficiale idraulico, sarà corrisposta, previa autorizzazione Ministeriale, una indennità mensile variabile da L. 150 a L. 210, da computarsi per ogni giornata di effettiva sorveglianza, esclusi i giorni festivi e quelli in cui l'ufficiale idraulico sia destinato ad altro incarico.

2. Per qualsiasi prestazione di campagna, che non sia sorveglianza a lavori, non è dovuta alcuna indennità; sarà invece corrisposta la indennità chilometrica nella misura di L. 0,50, quando la distanza è superiore a km. 6, tanto per l'andata quanto pel ritorno, nonché il rimborso delle spese per viaggi in ferrovia, tramvia, ed automobile in servizio pubblico, aumentate di due decimi.

Servizio di piena.

3. Per il servizio di piena diurno verrà corrisposta la indennità di L. 8, o per quello notturno la indennità di L. 12.

La indennità suddetta spetta dal momento in cui sono attivati i presidi.

Quando il servizio di piena si protragga nella notte, la indennità diurna sarà aumentata di L. 2 per ogni ora di prestazione, ed in ogni caso il cumulo delle indennità diurna e notturna non dovrà oltrepassare la somma di L. 16.

Sarà inoltre corrisposta, quando il servizio venga prestato fuori del tronco, la indennità chilometrica di L. 0,50, nonché il rimborso delle spese di viaggi in ferrovia, tramvia e automobile in servizio pubblico, aumentate di due decimi.

Visite ordinarie e straordinarie al tronco.

4. Per le visite ordinarie e straordinarie al tronco non è dovuta alcuna indennità.

Per le visite invece fuori del tronco sarà corrisposta la sola indennità chilometrica nella misura di L. 0,50 al chilometro.

Lavori di tavolo in ufficio.

5. Agli ufficiali idraulici chiamati a cooperare a lavori di tavolo presso gli uffici del Genio civile, sarà corrisposta la sola indennità chilometrica nella misura suddetta, nonché il rimborso delle eventuali spese di viaggio in ferrovia, tramvia e automobile pubblico, aumentate di due decimi.

Guardiani idraulici - Sorveglianza a lavori.

1. Per la sorveglianza continua a lavori verrà corrisposta previa autorizzazione ministeriale la indennità mensile variabile da L. 90 a L. 102, da computarsi per ogni giornata di effettivo servizio, esclusi i giorni festivi e quelli in cui il guardiano sia stato destinato ad altro incarico.

2. Per qualsiasi altra prestazione di campagna che non sia assistenza a lavori non è dovuta alcuna altra indennità.

Servizio di piena.

3. Indennità giornaliera di L. 6, notturna di L. 9.

Rimborso di spese per viaggi in ferrovia (3ª classe) tramvia ad automobile in servizio pubblico, aumentato di due decimi.

Il cumulo delle indennità diurna e notturna non potrà essere superiore a L. 12 giornaliere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - CARNAZZA - DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.