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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1847

Concernente provvedimenti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella Venezia Tridentina. (022U1847)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà dalla Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 28 dicembre 1887, B. L. I. n. 1, concernente l'assicurazione degli operai contro gli infortuni nelle nuove Provincie;
Veduta l'ordinanza del Comando supremo del Regio esercito italiano in data 7 novembre 1915, concernente l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro nei territori occupati;
Veduta l'ordinanza dello stesso Comando supremo in data 23 dicembre 1918, con la quale si stabilisce la competenza della Cassa nazionale infortuni e dell'istituto infortuni di Trieste ad esercitare l'assicurazione infortuni nelle nuove Provincie;
Veduta la convenzione approvata con la legge 28 marzo 1912, n. 304, stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;
Ritenuta la opportunità di riattivare il normale funzionamento per quanto si attiene alla decisione delle controversie in materia di infortuni nella Venezia Tridentina, deferita transitoriamente ai giudizi distrettuali;
Ritenuta la necessità di coordinare le essenziali funzioni già domandate all'Istituto della Prepositura dalla legge 23 dicembre 1887, B. L I. n 1, all'ordinamento della Cassa nazionale infortuni, deputata alla gestione degli infortuni sul lavoro nella Venezia Tridentina in virtù della ordinanza 23 dicembre 1918 del Comando supremo dal R. esercito;
Ritenuta la opportunità di concedere alle organizzazioni industriali ed operaie della Venezia Tridentina un'adeguata rappresentanza nel Consiglio superiore della Cassa nazionale infortuni e nel suo Comitato esecutivo;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e col Ministro della giustizia o degli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È abrogato l'art. 9 della ordinanza 7 novembre 1915 del Comando supremo del R. esercito.