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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1847

Concernente provvedimenti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella Venezia Tridentina. (022U1847)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' dalla Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 28 dicembre  1887,  B.  L.  I.  n.  1,  concernente
l'assicurazione  degli  operai  contro  gli  infortuni  nelle   nuove
Provincie; 
 
  Veduta l'ordinanza del Comando supremo del Regio esercito  italiano
in data 7 novembre 1915,  concernente  l'assicurazione  degli  operai
contro gli infortuni sul lavoro nei territori occupati; 
 
  Veduta l'ordinanza dello stesso Comando supremo in data 23 dicembre
1918, con la quale si stabilisce la competenza della Cassa  nazionale
infortuni  e  dell'istituto  infortuni  di  Trieste   ad   esercitare
l'assicurazione infortuni nelle nuove Provincie; 
 
  Veduta la convenzione approvata con la legge 28 marzo 1912, n. 304,
stipulata  con  gli  Istituti  fondatori  della  Cassa  nazionale  di
assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro; 
 
  Ritenuta la opportunita' di riattivare il normale funzionamento per
quanto si attiene alla decisione delle  controversie  in  materia  di
infortuni nella  Venezia  Tridentina,  deferita  transitoriamente  ai
giudizi distrettuali; 
 
  Ritenuta la necessita' di coordinare le  essenziali  funzioni  gia'
domandate all'Istituto della  Prepositura  dalla  legge  23  dicembre
1887, B. L I. n 1, all'ordinamento della Cassa  nazionale  infortuni,
deputata alla gestione  degli  infortuni  sul  lavoro  nella  Venezia
Tridentina in virtu' della ordinanza 23  dicembre  1918  del  Comando
supremo dal R. esercito; 
 
  Ritenuta  la  opportunita'   di   concedere   alle   organizzazioni
industriali  ed  operaie   della   Venezia   Tridentina   un'adeguata
rappresentanza  nel  Consiglio  superiore   della   Cassa   nazionale
infortuni e nel suo Comitato esecutivo; 
 
  Sulla proposta  del  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto col Ministro per il lavoro e la  previdenza  sociale  e  col
Ministro della giustizia o degli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' abrogato l'art. 9 della ordinanza 7 novembre  1915  del  Comando
supremo del R. esercito.