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REGIO DECRETO 21 gennaio 1923, n. 196

Che reca norme per l'assunzione ed il licenziamento del personale avventizio addetto al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. (023U0196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto:
il R. decreto 8 ottobre 1894, n. 449, il quale stabilisce che la firma dei decreti di nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, quando non sia richiesta la firma Reale, è personalmente riservata al Ministro dal quale dipende l'impiego da conferirsi;
la legge 11 giugno 1897, n. 182, la quale prescrive che l'assunzione in servizio di impiegati avventizi deve esser fatta con decreto Reale su proposta del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri cui si riferisce il relativo servizio;
il decreto-legge Luogotenenziale 2 gennaio 1917, n. 17, il quale dispone che le conferme, le sostituzioni e le cessazioni dal servizio concernenti il personale straordinario di qualsiasi specie o comunque retribuito a carico del bilancio dello Stato, avranno luogo con decreti del Ministro del tesoro emanati di concerto con i vari Ministri;
il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 580, che autorizzava il Ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra a derogare, in materia di compensi per lavoro straordinario, alle norme dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314;
il R. decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2200, che soppresse il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra trasferendone i servizi e le relative attribuzioni alle dipendenze del Ministero del tesoro;
il R. decreto 17 giugno 1920, n. 908, concernente la istituzione di un posto di sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;
la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;
ritenuto che per l'adempimento delle funzioni assegnate al Sottosegretariato predetto è necessario che presso di questo seguitino a prestar servizio, finchè non sia diversamente disposto, impiegati e agenti subalterni avventizi, ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in numero non superiore a quello complessivo attuale di 1217 (di cui 931 negli Uffici centrali, 256 negli Uffici provinciali e 30 negli Uffici distaccati di Trento e Trieste);
che allo scopo di conseguire ove del caso una rilevante economia sulla spesa occorrente per il personale è utile consentire che ai militari siano sostituiti in tutto o in parte impiegati e agenti subalterni avventizi;
che per il più spedito e regolare funzionamento della speciale Amministrazione per l'assistenza militare e le pensioni di guerra è opportuno delegare speciali poteri a S. E. il sottosegretario di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il sottosegretario di Stato per l'assistenza e le pensioni di guerra è autorizzato a mantenere in servizio presso la propria Amministrazione impiegati ed agenti subalterni avventizi, ufficiali, sottufficiali e militari di truppa promiscuamente in numero corrispondente alla necessità dei servizi, e non superiore nel massimo a quello complessivo attuale di 1217.