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REGIO DECRETO 21 gennaio 1923, n. 196

Che reca norme per l'assunzione ed il licenziamento del personale avventizio addetto al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. (023U0196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto: 
 
  il R. decreto 8 ottobre 1894, n. 449, il quale  stabilisce  che  la
firma dei decreti di nomina ad impieghi nelle  Amministrazioni  dello
Stato, quando non sia richiesta  la  firma  Reale,  e'  personalmente
riservata al Ministro dal quale dipende l'impiego da conferirsi; 
 
  la  legge  11  giugno  1897,  n.  182,  la  quale   prescrive   che
l'assunzione in servizio di impiegati avventizi deve esser fatta  con
decreto Reale su proposta del Ministro del tesoro di concerto  con  i
Ministri cui si riferisce il relativo servizio; 
 
  il decreto-legge Luogotenenziale 2 gennaio 1917, n.  17,  il  quale
dispone che le conferme, le sostituzioni e le cessazioni dal servizio
concernenti il personale straordinario di qualsiasi specie o comunque
retribuito a carico del  bilancio  dello  Stato,  avranno  luogo  con
decreti del Ministro del  tesoro  emanati  di  concerto  con  i  vari
Ministri; 
 
  il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 580, che autorizzava il
Ministro  per  l'assistenza  militare  e  le  pensioni  di  guerra  a
derogare, in materia di compensi per lavoro straordinario, alle norme
dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; 
 
  il R. decreto-legge 25 novembre 1919, n.  2200,  che  soppresse  il
Ministero  per  l'assistenza  militare  e  le  pensioni   di   guerra
trasferendone i servizi e le relative  attribuzioni  alle  dipendenze
del Ministero del tesoro; 
 
  il R. decreto 17 giugno 1920, n. 908, concernente la istituzione di
un posto di sottosegretario di Stato per l'assistenza militare  e  le
pensioni di guerra; 
 
  la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente delegazione di pieni
poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema  tributario
e della pubblica amministrazione; 
 
  ritenuto  che  per  l'adempimento  delle  funzioni   assegnate   al
Sottosegretariato  predetto  e'  necessario  che  presso  di   questo
seguitino a prestar servizio, finche' non sia diversamente  disposto,
impiegati e agenti subalterni avventizi, ufficiali,  sottufficiali  e
militari di truppa in  numero  non  superiore  a  quello  complessivo
attuale di 1217 (di cui 931 negli Uffici centrali, 256  negli  Uffici
provinciali e 30 negli Uffici distaccati di Trento e Trieste); 
 
  che allo scopo di conseguire ove del caso  una  rilevante  economia
sulla spesa occorrente per il personale e' utile  consentire  che  ai
militari siano sostituiti in tutto o  in  parte  impiegati  e  agenti
subalterni avventizi; 
 
  che per il piu' spedito e  regolare  funzionamento  della  speciale
Amministrazione per l'assistenza militare e le pensioni di guerra  e'
opportuno delegare speciali poteri a  S.  E.  il  sottosegretario  di
Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il sottosegretario di Stato  per  l'assistenza  e  le  pensioni  di
guerra e' autorizzato a  mantenere  in  servizio  presso  la  propria
Amministrazione impiegati ed agenti subalterni avventizi,  ufficiali,
sottufficiali  e  militari  di  truppa   promiscuamente   in   numero
corrispondente alla necessita'  dei  servizi,  e  non  superiore  nel
massimo a quello complessivo attuale di 1217.