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REGIO DECRETO 21 gennaio 1923, n. 195

Continente norme per la restituzione delle tasse scolastiche agli studenti che per punti di merito o per altro titolo ne abbiano diritto. (023U0195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art 44 del testo unico di leggo 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e gli articoli 217, 313 e 335 del relativo regolamento 4 maggio 1885, n. 3074;
Visti gli articoli 107, 109 e 110 delle istruzioni per la contabilità demaniale, approvate con decreto Ministeriale 7 aprile 1888;
Visti gli articoli 182, 291, 316 e 317 delle istruzioni generali sul servizio del tesoro 8 febbraio 1903;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro dell'istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La restituzione delle tasse sul pubblico insegnamento può essere fatta coi fondi della riscossione dagli uffici di registro presso i quali furono eseguiti i relativi pagamenti.

Gli uffici di registro fanno il rimborso alla persona o persone che le autorità scolastiche hanno l'obbligo di precisare nel proprio decreto o nulla osta.