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REGIO DECRETO 21 gennaio 1923, n. 195

Continente norme per la restituzione delle tasse scolastiche agli studenti che per punti di merito o per altro titolo ne abbiano diritto. (023U0195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto l'art 44 del testo unico di leggo 17 febbraio 1884, n.  2016,
sull'Amministrazione e sulla contabilita' generale dello Stato e  gli
articoli 217, 313 e 335 del relativo regolamento 4  maggio  1885,  n.
3074; 
 
  Visti  gli  articoli  107,  109  e  110  delle  istruzioni  per  la
contabilita' demaniale, approvate con decreto Ministeriale  7  aprile
1888; 
 
  Visti gli articoli 182, 291, 316 e 317  delle  istruzioni  generali
sul servizio del tesoro 8 febbraio 1903; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto col Ministro dell'istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La restituzione delle tasse sul pubblico insegnamento  puo'  essere
fatta coi fondi della riscossione dagli uffici di registro  presso  i
quali furono eseguiti i relativi pagamenti. 
 
  Gli uffici di registro fanno il rimborso alla persona o persone che
le autorita' scolastiche hanno l'obbligo  di  precisare  nel  proprio
decreto o nulla osta.