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REGIO DECRETO 16 novembre 1922, n. 1769

Concernente l'applicabilità, in Tripolitania, a decorrere dal 1 gennaio 1922, e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alla concessione della medaglia col motto «Libia», della croce al merito di guerra, e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti in guerra. (022U1769)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro Decreto 5 novembre 1911, n. 1247, riguardanti la Sovranità del Regno d'Italia nella Tripolitania e nella Cirenaica;
Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, relativi alla istituzione del Ministero delle Colonie;
Visto il R. D. 22 gennaio 1914, n. 147, riguardante l'ordinamento militare per la Libia, e le successive modificazioni;
Visto il R. D. 6 settembre 1913, n. 1144, col quale venne istituita la medaglia commemorativa col motto «Libia»;
Visto il Decreto 21 maggio 1916, n. 640, concernente il distintivo d'onore pei mutilati di guerra;
Visto il Decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della Croce al merito di guerra e le modalità pel suo conferimento;
Considerata l'opportunità di continuare l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della medaglia commemorativa del servizio reso in Libia, dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti di guerra e della Croce al merito di guerra al personale che, in Tripolitana, pur non vigente lo stato di guerra, dal 1. gennaio 1922, prende parte ad operazioni che debbono essere considerate, sotto certi riflessi, come vere e proprie operazioni guerresche;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Colonie, di concerto coi Ministri per la Guerra, per la Marina e pel Tesoro;

Inteso

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A decorrere dal
1. gennaio 1922, sono applicabili in Tripolitania, al personale militare e civile, le disposizioni vigenti, colle norme e nel tempo indicati nei successivi articoli del presente decreto:

a) riguardanti la concessione del distintivo d'onore pei mutilati;

b) riguardanti il distintivo d'onore pei militari feriti in guerra;

c) riguardanti la croce al merito di guerra.