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REGIO DECRETO 16 novembre 1922, n. 1769

Concernente l'applicabilità, in Tripolitania, a decorrere dal 1 gennaio 1922, e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alla concessione della medaglia col motto «Libia», della croce al merito di guerra, e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti in guerra. (022U1769)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte  in  legge  il
Nostro Decreto 5 novembre 1911, n. 1247,  riguardanti  la  Sovranita'
del Regno d'Italia nella Tripolitania e nella Cirenaica; 
 
  Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed  il  decreto  20  novembre
1912, n. 1205, relativi alla istituzione del Ministero delle Colonie; 
 
  Visto il R. D. 22 gennaio 1914, n. 147,  riguardante  l'ordinamento
militare per la Libia, e le successive modificazioni; 
 
  Visto il R. D. 6 settembre 1913, n. 1144, col quale venne istituita
la medaglia commemorativa col motto «Libia»; 
 
  Visto il Decreto 21 maggio 1916, n. 640, concernente il  distintivo
d'onore pei mutilati di guerra; 
 
  Visto il  Decreto  19  gennaio  1918,  n.  205,  ed  i  successivi,
riguardanti l'istituzione della  Croce  al  merito  di  guerra  e  le
modalita' pel suo conferimento; 
 
  Considerata l'opportunita' di continuare l'applicazione delle norme
riguardanti la concessione della medaglia commemorativa del  servizio
reso in Libia, dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti di guerra
e della Croce al merito di guerra al personale che,  in  Tripolitana,
pur non vigente lo stato di guerra, dal 1. gennaio 1922, prende parte
ad operazioni che debbono essere considerate, sotto  certi  riflessi,
come vere e proprie operazioni guerresche; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
Colonie, di concerto coi Ministri per la Guerra, per la Marina e  pel
Tesoro; 
 
  Inteso il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A decorrere dal 1. gennaio 1922, sono applicabili in  Tripolitania,
al personale militare e civile, le disposizioni vigenti, colle  norme
e nel tempo indicati nei successivi articoli del presente decreto: 
 
    a)  riguardanti  la  concessione  del  distintivo   d'onore   pei
mutilati; 
 
    b) riguardanti il  distintivo  d'onore  pei  militari  feriti  in
guerra; 
 
    c) riguardanti la croce al merito di guerra.