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REGIO DECRETO 25 gennaio 1923, n. 164

Applicazione delle imposte dirette sui redditi e sui tributi locali. (023U0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce pieni poteri al Governo del Re;
Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, per la riforma delle imposte dirette sui redditi e sui tributi locali;
Visti i Regi decreti-legge 27 novembre 1920, n. 1542, e 24 novembre 1921, n. 1873, che hanno prorogata la applicazione della riforma stessa;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, per la riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali non entreranno in applicazione se non in conformità delle norme che saranno stabilite con appositi provvedimenti legislativi.

Fino a che con tali provvedimenti non si sia diversamente stabilito, le imposte indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 8 dell'art. 130 e quelle indicate all'art. 138 del detto decreto-legge 24 novembre 1919, nonché l'imposta sulle riserve di caccia di cui all'art. 9 dell'allegato E al decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, continueranno ad applicarsi secondo le leggi e norme vigenti, comprese quelle riguardanti la misura della aliquota per l'imposta di ricchezza mobile indicata nel decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1289.