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REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1922, n. 1834

Che reca disposizioni per l'esonero dagli interessi sulle anticipazioni fatte dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie e agevolazioni nei mutui fondiari per la ricostruzione degli immobili danneggiati dalla guerra. (022U1834)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-2-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, sui risarcimenti dei danni di guerra e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579, col quale si estendono le dette disposizioni alle Provincie annesse al Regno in virtù dei trattati di pace di San Germano e di Rapallo;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le terre liberate, di concerto col Ministro del tesoro, col Ministro della giustizia e degli affari di culto, e col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È data facoltà al Ministero del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate, di stabilire per quali delle anticipazioni di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie potrà far cessare la decorrenza degli interessi dal giorno in cui la liquidazione degli indennizzi sarà divenuta definitiva.

In relazione alla cessazione di cui al precedente comma, il tesoro esenterà l'Istituto dal pagamento dell'interesse indicato nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate.