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REGIO DECRETO 17 dicembre 1922, n. 1777

Concernente il riconoscimento dei servizi pregovernativi agli insegnanti della R. Accademia navale. (022U1777)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-2-1923 al: 28-6-1932
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge n. 1601, in data 3 dicembre 1922, che conferisce i pieni poteri al Governo del Re;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per il personale civile insegnante di ruolo della Regia Accademia navale, per i due professori del R. Istituto idrografico e per il professore titolare per l'insegnamento della elettro-tecnica e Direttore del laboratorio superiore di radiotelegrafia, sono computati come utili agli effetti dello stipendio e della carriera gli anni di servizio di ruolo prestati:

a) come ispettore per le scuole medie e normali;

b) come Regi provveditori agli studi;

c) come assisterti delle Regie università e negli Istituti governativi di istruzione superiore;

d) come appartenenti al personale educativo e direttivo dei Convitti nazionali o degli Istituti femminili di educazione dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica;

e) corna insegnanti in scuole medie di 2° grado, in scuole industriali e commerciali di 3° grado, o scuole di grado, o scuole di grado superiore, sia regie che pareggiate.

Il computo di tali anni, ai fini dello stipendio e della successiva carriera, verrà operato all'atto della promozione al grado di ordinario, deducendo però il numero di anni di servizio che a norma della legge 637 in data 23 giugno 1912 e del R. decreto 1950 del 18 novembre 1920, l'insegnante deve prestare in qualità di straordinario e straordinario stabile nella R. Accademia navale per ottenere la nomina ad ordinario.