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REGIO DECRETO 17 dicembre 1922, n. 1777

Concernente il riconoscimento dei servizi pregovernativi agli insegnanti della R. Accademia navale. (022U1777)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-2-1923
al: 28-6-1932
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
             per grazia Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge n. 1601, in data 3 dicembre 1922, che  conferisce  i
pieni poteri al Governo del Re; 
 
  Vista la legge n. 637, in data 23 giugno 1912; 
 
  Visto il R. decreto n. 1950, dal 18 novembre 1920; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di  concerto  con
quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Per il personale civile insegnante di ruolo della  Regia  Accademia
navale, per i due professori del R. Istituto  idrografico  e  per  il
professore  titolare  per  l'insegnamento  della  elettro-tecnica   e
Direttore  del  laboratorio  superiore   di   radiotelegrafia,   sono
computati come utili agli effetti dello stipendio  e  della  carriera
gli anni di servizio di ruolo prestati: 
 
    a) come ispettore per le scuole medie e normali; 
 
    b) come Regi provveditori agli studi; 
 
    c) come assisterti  delle  Regie  universita'  e  negli  Istituti
governativi di istruzione superiore; 
 
    d) come appartenenti  al  personale  educativo  e  direttivo  dei
Convitti  nazionali  o  degli  Istituti   femminili   di   educazione
dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica; 
 
    e) corna insegnanti in  scuole  medie  di  2°  grado,  in  scuole
industriali e commerciali di 3° grado, o scuole di grado, o scuole di
grado superiore, sia regie che pareggiate. 
 
  Il computo di tali anni, ai fini dello stipendio e della successiva
carriera, verra'  operato  all'atto  della  promozione  al  grado  di
ordinario, deducendo pero' il numero di anni di servizio che a  norma
della legge 637 in data 23 giugno 1912 e del R. decreto 1950  del  18
novembre  1920,   l'insegnante   deve   prestare   in   qualita'   di
straordinario e straordinario stabile nella R. Accademia  navale  per
ottenere la nomina ad ordinario.