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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1796

Col quale si approva il regolamento per la esecuzione della legge 21 agosto 1922, numero 1233, che reca garanzie e modalità per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra. (022U1796)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  8-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sul risarcimento dei danni di guerra approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta dal Ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto coi Ministri della giustizia e degli affari di culto, del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, per la esecuzione della legge 21 agosto 1922, n. 1233, che reca garanzie e modalità per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - GIURIATI - OVIGLIO
- DE STEFANI - TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.