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DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 marzo 1919, n. 426

che approva il testo unico delle disposizioni portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra. (019U0426)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/1934)
Testo in vigore dal:  17-4-1919

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del Nostro decreto 27 febbraio 1919, n. 239, che dà facoltà al Governo di coordinare in testo unico le disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per le terre liberate dal nemico, d'accordo col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato 27 decretiamo:

È approvato il testo unico delle disposizioni portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì e marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo - Fradeletto.

Visto, Il guardasigilli: Facta.