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REGIO DECRETO 4 gennaio 1923, n. 7

Che istituisce, presso la Corte di appello di Venezia, un Comitato centrale per la liquidazione e l'immediato pagamento, sotto determinate condizioni, di indennità per danni di guerra. (023U0007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viso il testo unico delle leggi sul risarcimento dei danni di guerra 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1920, n. 579, col quale si estendono le dette disposizioni alle Provincie annesse al Regno in virtù dei trattati di pace di San Germano e di Rapallo;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente: Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica Amministrazione;
Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla

proposta del Ministro per le terre liberate di concerto col Ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È istituito presso la Corte di appello di Venezia un Comitato centrale per liquidare con l'immediato pagamento le indennità per danni di guerra.

Il Comitato, che sarà composto di un presidente e di quattro membri, sarà nominato dal Ministro per le terre liberate d'accordo col Ministro del tesoro e di grazia e giustizia.