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REGIO DECRETO 4 gennaio 1923, n. 7

Che istituisce, presso la Corte di appello di Venezia, un Comitato centrale per la liquidazione e l'immediato pagamento, sotto determinate condizioni, di indennità per danni di guerra. (023U0007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-1-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viso il testo unico delle  leggi  sul  risarcimento  dei  danni  di
guerra 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1920,  n.  579,  col  quale  si
estendono le dette disposizioni alle Provincie annesse  al  Regno  in
virtu' dei trattati di pace di San Germano e di Rapallo; 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601,  concernente:  Delegazione
di pieni poteri al Governo del Re per il  riordinamento  del  sistema
tributario e della pubblica Amministrazione; 
 
  Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1921, n. 1491; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri: 
 
  Sulla proposta del Ministro per le terre liberate di  concerto  col
Ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  E' istituito presso la Corte di  appello  di  Venezia  un  Comitato
centrale per liquidare con l'immediato pagamento  le  indennita'  per
danni di guerra. 
 
  Il Comitato, che sara' composto  di  un  presidente  e  di  quattro
membri, sara' nominato dal Ministro per le terre  liberate  d'accordo
col Ministro del tesoro e di grazia e giustizia.