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REGIO DECRETO 17 dicembre 1922, n. 1723

Che reca un'aggiunta all'art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza della energia per mezzo delle correnti elettriche. (022U1723)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-1-1923 al: 22-1-1934
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In forza delle facoltà conferite al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza dell'energia per mezzo delle correnti elettriche, ed il relativo regolamento n. 642 del 25 ottobre 1895;
Considerata l'assoluta ed improrogabile necessità di completare la disposizione dell'art. 8 della legge suddetta, in modo che sia sufficientemente garantito il regolare svolgimento dei servizi telegrafici e telefonici;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




All'art. 8 della legge fi giugno 1894, n. 232, è aggiunto il seguente comma:

«Il proprietario o il concessionario o qualsiasi Ente statale non potrà in nessun caso iniziare i lavori occorrenti per la condotta o eseguirvi successivi ampliamenti o mutamenti, senza avere prima ottenuta l'approvazione del Ministero delle poste e telegrafi, al cui esame dovranno essere sottoposti i relativi piani tecnici nei modi che saranno fissati dal regolamento.

Qualora le condutture elettriche interessino linee telegrafiche e telefoniche del Ministero della marina, le decisioni relative saranno prese d'accordo fra i due Ministeri».