stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 17 dicembre 1922, n. 1723

Che reca un'aggiunta all'art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza della energia per mezzo delle correnti elettriche. (022U1723)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 26-1-1923
al: 22-1-1934
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In forza delle facolta' conferite al Governo con  la  legge  del  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza
dell'energia per mezzo delle  correnti  elettriche,  ed  il  relativo
regolamento n. 642 del 25 ottobre 1895; 
 
  Considerata l'assoluta ed improrogabile necessita' di completare la
disposizione dell'art. 8  della  legge  suddetta,  in  modo  che  sia
sufficientemente  garantito  il  regolare  svolgimento  dei   servizi
telegrafici e telefonici; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
e i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  All'art. 8 della legge fi giugno  1894,  n.  232,  e'  aggiunto  il
seguente comma: 
 
  «Il proprietario o il concessionario o qualsiasi Ente  statale  non
potra' in nessun caso iniziare i lavori occorrenti per la condotta  o
eseguirvi successivi  ampliamenti  o  mutamenti,  senza  avere  prima
ottenuta l'approvazione del Ministero delle poste e telegrafi, al cui
esame dovranno essere sottoposti i relativi piani  tecnici  nei  modi
che saranno fissati dal regolamento. 
 
  Qualora le condutture elettriche interessino linee  telegrafiche  e
telefoniche del Ministero della marina, le decisioni relative saranno
prese d'accordo fra i due Ministeri».