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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1685

Riguardante il termine della minore età nelle nuove Provincie. (022U1685)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli art. 240 e 323 del Codice civile per il Regno d'Italia.
Visto il paragrafo 21 del Codice generale austriaco;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1




Nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, la maggiore età è fissata agli anni ventuno compiti.