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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1685

Riguardante il termine della minore età nelle nuove Provincie. (022U1685)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, numero 1322,  e
3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 
 
  Visti gli art. 240 e 323 del Codice civile per il Regno d'Italia. 
 
  Visto il paragrafo 21 del Codice generale austriaco; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato  per
la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19
dicembre 1920, n. 1778, la maggiore eta' e' fissata agli anni ventuno
compiti.