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REGIO DECRETO 16 novembre 1922, n. 1630

Che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, sulla importazione e la vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie. (022U1630)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  11-1-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, che monopolizza a favore dello Stato la importazione e la vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie, ne disciplina la fabbricazione e stabilisce un diritto di monopolio, tanto per gli apparecchi, quanto per le pietrine focaie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per la esecuzione del suindicato decreto-legge, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.