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REGIO DECRETO 16 novembre 1922, n. 1630

Che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, sulla importazione e la vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie. (022U1630)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 11-1-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, che  monopolizza  a
favore dello Stato la importazione e la vendita degli  apparecchi  di
accensione e delle pietrine focaie, ne disciplina la fabbricazione  e
stabilisce un diritto di monopolio, tanto per gli apparecchi,  quanto
per le pietrine focaie; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvato l'unito regolamento per la esecuzione  del  suindicato
decreto-legge, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 16 novembre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                              MUSSOLINI - DE STEFANI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.