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REGIO DECRETO 19 ottobre 1922, n. 1351

Che varia la distribuzione dei magistrati in taluni gradi della magistratura. (022U1351)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/11/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-11-1922 al: 4-1-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udita la Commissione consultiva parlamentare di cui al secondo comma dell'art. 2 della sovra citata legge;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le funzioni di consigliere di Corte di cassazione e magistrati equiparati possono essere esercitate anche da magistrati che abbiano grado pari a quello di primo presidente di Corte d'appello o equiparato.

Per la esecuzione della precedente disposizione i più anziani dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione e parificati in numero di venti prendono posto nel ruolo dei primi presidenti di Corte di appello e magistrati equiparati, continuando nell'esercizio delle precedenti funzioni.

Quanto sopra è disposto viene fatto a tutti gli effetti di legge, ma coloro che occupano gli ultimi venti posti del ruolo dei primi presidenti di Corte di appello e magistrati equiparati conservano lo stipendio e il trattamento economico dei consiglieri di Corte di cassazione e magistrati equiparati.

In nessun caso le indennità potranno essere assegnate quando effettivamente non si esercitino funzioni correlative a tali indennità.

Per la destinazione all'esercizio effettivo delle funzioni di primo presidente, di procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di sezione e di avvocato generale di Corte di cassazione restano ferme in ogni caso le disposizioni degli articoli 72 e 105 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978.