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REGIO DECRETO 19 ottobre 1922, n. 1351

Che varia la distribuzione dei magistrati in taluni gradi della magistratura. (022U1351)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/11/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-11-1922
al: 4-1-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 13 agosto 1921, n. 1080; 
 
  Udita la Commissione consultiva  parlamentare  di  cui  al  secondo
comma dell'art. 2 della sovra citata legge; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato  per
la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le funzioni di consigliere di  Corte  di  cassazione  e  magistrati
equiparati possono essere esercitate anche da magistrati che  abbiano
grado pari  a  quello  di  primo  presidente  di  Corte  d'appello  o
equiparato. 
 
  Per la esecuzione della precedente disposizione i piu' anziani  dei
consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione e
parificati in numero di venti prendono  posto  nel  ruolo  dei  primi
presidenti di Corte di appello e magistrati  equiparati,  continuando
nell'esercizio delle precedenti funzioni. 
 
  Quanto sopra e' disposto viene fatto a tutti gli effetti di  legge,
ma coloro che occupano gli ultimi venti posti  del  ruolo  dei  primi
presidenti di Corte di appello e magistrati equiparati conservano  lo
stipendio e il trattamento economico  dei  consiglieri  di  Corte  di
cassazione e magistrati equiparati. 
 
  In nessun caso  le  indennita'  potranno  essere  assegnate  quando
effettivamente  non  si  esercitino  funzioni  correlative   a   tali
indennita'. 
 
  Per la destinazione all'esercizio effettivo delle funzioni di primo
presidente, di procuratore generale di Corte d'appello, di presidente
di sezione e di avvocato generale  di  Corte  di  cassazione  restano
ferme in ogni caso le disposizioni degli articoli 72  e  105  del  R.
decreto 14 dicembre 1921, n. 1978.