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REGIO DECRETO 18 dicembre 1921, n. 2096

Relativo alle indennità spettanti al personale postale, telegrafico e telefonico nei casi d'infortunio sul lavoro. (021U2096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-3-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Visto l'art. 19 del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro;
Visto il decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1334, che concede nei casi di infortunio sul lavoro speciali indennità agli impiegati, agenti ed operai di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il R. decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1334, si applica al personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica quando esegue servizi viaggianti, recapito di corrispondenze e pacchi, e manutenzione di fili e di apparecchi telegrafici e telefonici e sempre che l'infortunio abbia diretto rapporto di casualità col servizio.