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REGIO DECRETO 18 dicembre 1921, n. 2096

Relativo alle indennità spettanti al personale postale, telegrafico e telefonico nei casi d'infortunio sul lavoro. (021U2096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-3-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Visto l'art. 19 del testo unico 31 gennaio 1904,  n.  51,  per  gli
infortuni degli operai sul lavoro; 
 
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1334, che concede  nei
casi di infortunio sul lavoro  speciali  indennita'  agli  impiegati,
agenti ed operai di ruolo  dell'Amministrazione  delle  poste  e  dei
telegrafi; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il R. decreto-legge 19 settembre  1921,  n.  1334,  si  applica  al
personale  dell'Amministrazione  postale,  telegrafica  e  telefonica
quando  esegue  servizi  viaggianti,  recapito  di  corrispondenze  e
pacchi,  e  manutenzione  di  fili  e  di  apparecchi  telegrafici  e
telefonici e  sempre  che  l'infortunio  abbia  diretto  rapporto  di
casualita' col servizio.