stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 29 dicembre 1921, n. 2082

Che reca norme per la formazione dei ruoli organici e per la composizione delle Commissioni di avanzamento del personale delle ferrovie dello Stato. (021U2082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-2-1922 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nei ruoli organici del personale delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1921, n. 341, gli agenti dei gradi dal 3° al 16° dei quadri di classificazione allegati al regolamento del personale approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, stabili e in prova addetti al 1° gennaio 1921 a ciascun servizio o unità speciale, saranno inscritti tenendo conto della posizione reciproca risultante dai ruoli in vigore al 31 dicembre 1920.

Se per la formazione di un ruolo per servizio di cui al precedente comma, occorra intercalare agenti, provenienti, da due o più ruoli, i quali siano stati promossi con la stessa decorrenza ad un medesimo grado per titolo di maggior merito, tali agenti saranno intercalati nel nuovo ruolo tenendo conto della posizione da ciascuno di essi occupata nel ruolo di provenienza rispetto agli agenti contemporaneamente promossi nel ruolo stesso e nel loro medesimo grado per titolo di maggior merito, in rapporto alla posizione degli agenti provenienti dagli altri ruoli, coi quali debbono essere intercalati, determinata con lo stesso criterio.

Identico procedimento dovrà pure seguirsi nel caso di successivi trasferimenti di servizio o di ruolo di cui all'art. 23 del sopraindicato R. decreto n. 341 che riguardino agenti promossi per maggior merito come sopra o che lo siano in base al comma d) dell'art. 4 del decreto stesso.

Della posizione di anzianità risultante dai nuovi ruoli per gli agenti così intercalati sarà data - a sensi dell'art. 234 del regolamento del personale approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393 comunicazione personale agli interessati i quali, nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione, hanno facoltà di ricorrere al Consiglio d'amministrazione.

La deliberazione del Consiglio d'amministrazione sui ricorsi è definitiva.