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REGIO DECRETO 29 dicembre 1921, n. 2082

Che reca norme per la formazione dei ruoli organici e per la composizione delle Commissioni di avanzamento del personale delle ferrovie dello Stato. (021U2082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 24-2-1922
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 13 marzo 1921, n. 341 
 
  Visto il R. decreto 28 aprile 1921, n. 684; 
 
  Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato  per  i  lavori
pubblici, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Nei ruoli organici del personale delle ferrovie dello Stato, di cui
all'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1921, n. 341, gli agenti dei gradi
dal 3° al 16° dei quadri di classificazione allegati  al  regolamento
del personale approvato con decreto Luogotenenziale 13  agosto  1917,
n. 1393, stabili e in prova addetti al  1°  gennaio  1921  a  ciascun
servizio o unita' speciale, saranno  inscritti  tenendo  conto  della
posizione reciproca risultante dai ruoli in  vigore  al  31  dicembre
1920. 
 
  Se per la formazione di un ruolo per servizio di cui al  precedente
comma, occorra intercalare agenti, provenienti, da due o piu'  ruoli,
i quali siano stati promossi con la stessa decorrenza ad un  medesimo
grado per titolo di maggior merito, tali agenti  saranno  intercalati
nel nuovo ruolo tenendo conto della posizione  da  ciascuno  di  essi
occupata   nel   ruolo   di   provenienza   rispetto   agli    agenti
contemporaneamente promossi nel ruolo  stesso  e  nel  loro  medesimo
grado per titolo di maggior merito, in rapporto alla posizione  degli
agenti provenienti  dagli  altri  ruoli,  coi  quali  debbono  essere
intercalati, determinata con lo stesso criterio. 
 
  Identico procedimento dovra' pure seguirsi nel caso  di  successivi
trasferimenti  di  servizio  o  di  ruolo  di  cui  all'art.  23  del
sopraindicato R. decreto n. 341 che riguardino  agenti  promossi  per
maggior merito come sopra  o  che  lo  siano  in  base  al  comma  d)
dell'art. 4 del decreto stesso. 
 
  Della posizione di anzianita' risultante dai nuovi  ruoli  per  gli
agenti cosi' intercalati sara' data  -  a  sensi  dell'art.  234  del
regolamento del personale approvato con  decreto  Luogotenenziale  13
agosto 1917, n.  1393  comunicazione  personale  agli  interessati  i
quali, nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione, hanno
facolta' di ricorrere al Consiglio d'amministrazione. 
 
  La deliberazione del Consiglio  d'amministrazione  sui  ricorsi  e'
definitiva.