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REGIO DECRETO 30 settembre 1920, n. 1927

Che detta norme circa l'applicazione della tariffa consolare. (020U1927)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-2-1921 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 10 agosto 1890, n. 7087, che ha approvato la vigente tariffa consolare e l'art. 7 della legge 13 giugno 1910, n. 306, che ha soppressi i diritti stabiliti ai paragrafi nn. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51 e 53 della tariffa consolare stessa;
Visto il decreto 2 ottobre 1919, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ogni qualvolta le tasse consolari stabilite da un Governo straniero siano superiori a quelle sancite coi RR. decreti del 10 agosto 1890, n. 7087, e 2 ottobre 1919, n. 1908, per modo che i cittadini italiani che debbano ricorrere ai rappresentanti di quello Stato si trovino gravati da un ingiusto onere in confronto dei sudditi dello Stato stesso che, per i medesimi motivi, debbono ricorrere ai RR. uffici diplomatici e consolari all'estero, il ministro degli affari esteri è autorizzato ad elevare, con suo decreto, le misure dei diritti consolari alla cifra di quelli dello Stato straniero.