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REGIO DECRETO 30 settembre 1920, n. 1927

Che detta norme circa l'applicazione della tariffa consolare. (020U1927)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-2-1921
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 10 agosto 1890, n. 7087, che  ha  approvato  la
vigente tariffa consolare e l'art. 7 della legge 13 giugno  1910,  n.
306, che ha soppressi i diritti stabiliti ai paragrafi  nn.  42,  43,
44, 45, 46, 47, 48, 51 e 53 della tariffa consolare stessa; 
 
  Visto il decreto 2 ottobre 1919, n. 1908; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Ogni qualvolta le tasse consolari stabilite da un Governo straniero
siano superiori a quelle sancite coi RR. decreti del 10 agosto  1890,
n. 7087, e 2 ottobre 1919, n. 1908, per modo che i cittadini italiani
che debbano ricorrere ai rappresentanti di quello  Stato  si  trovino
gravati da un ingiusto onere in confronto  dei  sudditi  dello  Stato
stesso che, per i medesimi motivi, debbono ricorrere  ai  RR.  uffici
diplomatici e consolari all'estero, il ministro degli  affari  esteri
e' autorizzato ad elevare, con suo decreto,  le  misure  dei  diritti
consolari alla cifra di quelli dello Stato straniero.