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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1920, n. 1928

Che proroga il termine stabilito dall'art. 1 di quello 2 maggio 1920, n. 698, concernente la istituzione di un Istituto nazionale di credito edilizio. (020U1928)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-2-1921 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698 che prevede la creazione di un Istituto nazionale di credito edilizio;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con i ministri per le finanze e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine di cui all'articolo primo del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, è prorogato al 30 aprile 1921, senza pregiudizio dei provvedimenti che in materia di credito edilizio potranno essere presi dal Governo in qualunque tempo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - ALESSIO - FACTA - MEDA.

Visto, Il guardasigilli: FERA.