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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1920, n. 1928

Che proroga il termine stabilito dall'art. 1 di quello 2 maggio 1920, n. 698, concernente la istituzione di un Istituto nazionale di credito edilizio. (020U1928)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-2-1921
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto-legge  2  maggio  1920,  n.  698  che  prevede  la
creazione di un Istituto nazionale di credito edilizio; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria e il commercio, di concerto con i ministri per le finanze
e per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il termine di cui all'articolo primo del R. decreto-legge 2  maggio
1920, n. 698, e' prorogato al 30 aprile 1921, senza  pregiudizio  dei
provvedimenti che in materia  di  credito  edilizio  potranno  essere
presi dal Governo in qualunque tempo. 
 
  Il presente decreto  sara'  presentato  al  Parlamento  per  essere
convertito in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1920. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                   GIOLITTI - ALESSIO - FACTA - MEDA. 
 
  Visto, Il guardasigilli: FERA.