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REGIO DECRETO 7 novembre 1920, n. 1904

Che eleva il limite di percorrenza per i biglietti di abbonamento ferroviario a prezzo ridotto del 50%. (020U1904)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-2-1921 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le tariffe e condizioni valevoli per i trasporti sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;
Visti gli articoli 39 e 62, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, e dell'industria e commercio. Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il limite di percorrenza per i biglietti di abbonamento a prezzo ridotto del 50 0_0, rilasciati in base all'art. 1 dell'allegato n. 6-C, alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie dello Stato, è elevato da 60 a 100 chilometri.