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REGIO DECRETO 7 novembre 1920, n. 1904

Che eleva il limite di percorrenza per i biglietti di abbonamento ferroviario a prezzo ridotto del 50%. (020U1904)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-2-1921
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le tariffe e condizioni valevoli per i trasporti sulle  linee
ferroviarie esercitate dallo Stato; 
 
  Visti gli articoli 39 e 62, ultimo capoverso, della legge 7  luglio
1907, n. 429, modificata con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728; 
 
  Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del  ministro  segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici di concerto  con  quello  del  tesoro,  e  dell'industria  e
commercio. 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il limite di percorrenza per i biglietti di  abbonamento  a  prezzo
ridotto del 50 0_0, rilasciati in base all'art.  1  dell'allegato  n.
6-C, alle tariffe e condizioni pei  trasporti  sulle  ferrovie  dello
Stato, e' elevato da 60 a 100 chilometri.