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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1920, n. 1893

Che proroga la legge 8 luglio 1920, n. 1037, concernente l'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione. (020U1893)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-2-1921 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerato che il progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-921, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1920, non venne approvato prima della chiusura dei lavori parlamentari;

Ritenuta la necessità di autorizzare la proroga del detto esercizio provvisorio per assicurare il normale funzionamento dell'Amministrazione;

Vista la legge 8 luglio 1920, n. 1037;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La facoltà concessa colla legge 8 luglio 1920, numero 1037, per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-921, è prorogata sino a che gli stati stessi non sieno approvati per legge.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale dalle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - SFORZA.

Visto, Il guardasigilli: FERA.