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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1920, n. 1893

Che proroga la legge 8 luglio 1920, n. 1037, concernente l'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione. (020U1893)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-2-1921
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Considerato che il progetto di legge per la proroga  dell'esercizio
provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per  l'esercizio
finanziario 1920-921,  presentato  alla  Camera  dei  deputati  nella
seduta del 20 dicembre 1920, non venne approvato prima della chiusura
dei lavori parlamentari; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  di  autorizzare  la  proroga  del   detto
esercizio  provvisorio  per  assicurare  il   normale   funzionamento
dell'Amministrazione; 
 
  Vista la legge 8 luglio 1920, n. 1037; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  La facolta' concessa colla legge 8 luglio 1920,  numero  1037,  per
l'esercizio provvisorio degli  stati  di  previsione  dell'entrata  e
della spesa del Fondo per la emigrazione per l'esercizio  finanziario
1920-921, e'  prorogata  sino  a  che  gli  stati  stessi  non  sieno
approvati per legge. 
 
  Il presente decreto  sara'  presentato  al  Parlamento  per  essere
convertito in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale dalle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1920. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                   GIOLITTI - SFORZA. 
 
  Visto, Il guardasigilli: FERA.