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REGIO DECRETO 30 dicembre 1920, n. 1890

Che, in esecuzione dei trattati di pace, regola, nei territori annessi al Regno, il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto, l'esercizio del diritto di opzione e gli altri modi di acquisto del diritto di cittadinanza per le persone fisiche e giuridiche. (020U1890)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  26-1-1921 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322 che autorizza il Governo a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di pace concluso a San Germano il 10 settembre 1919;
Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che approva il Trattato concluso a Rapano il 12 novembre 1920;
Vista la sezione VI della parte III del Trattato di San Germano contenente le clausole relative alla cittadinanza;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per coloro che nei territori annessi al Regno d'Italia acquistata la cittadinanza italiana di pieno diritto ai sensi degli articoli 70 e 71 del Trattato di San Germano, tale diritto sarà accertato dal comune di pertinenza.

A questo scopo ogni Comune delle nuove Provincie compilerà e pubblicherà entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto una lista delle persone per le quali si verifichino le condizioni previste dalle indicate norme del Trattato di pace.

Contemporaneamente alla sua pubblicazione la lista sarà comunicata dal Comune all'autorità politica distrettuale e per le città con proprio statuto all'autorità indicata nell'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655, esteso ai territori adriatici con il Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1861.