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REGIO DECRETO 30 dicembre 1920, n. 1890

Che, in esecuzione dei trattati di pace, regola, nei territori annessi al Regno, il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto, l'esercizio del diritto di opzione e gli altri modi di acquisto del diritto di cittadinanza per le persone fisiche e giuridiche. (020U1890)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 26-1-1921
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322 che autorizza il  Governo
a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di pace concluso a  San
Germano il 10 settembre 1919; 
 
  Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che approva  il  Trattato
concluso a Rapano il 12 novembre 1920; 
 
  Vista la sezione VI della parte III del  Trattato  di  San  Germano
contenente le clausole relative alla cittadinanza; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri,  ministro
segretario di Stato per gli affari dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per coloro che nei territori annessi al Regno  d'Italia  acquistata
la cittadinanza italiana di pieno diritto ai sensi degli articoli  70
e 71 del Trattato di San Germano, tale diritto  sara'  accertato  dal
comune di pertinenza. 
 
  A questo scopo ogni  Comune  delle  nuove  Provincie  compilera'  e
pubblichera' entro tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto una lista delle  persone  per  le  quali  si  verifichino  le
condizioni previste dalle indicate norme del Trattato di pace. 
 
  Contemporaneamente alla sua pubblicazione la lista sara' comunicata
dal Comune all'autorita' politica distrettuale e per  le  citta'  con
proprio statuto all'autorita' indicata nell'art. 8 del R. decreto  18
novembre 1920, n. 1655, esteso ai territori adriatici  con  il  Regio
decreto 30 dicembre 1920, n. 1861.