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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1919, n. 2060

Che istituisce con sede in Bari un Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese, fissandone l'ordinamento. (019U2060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1919
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 settembre 1920, n. 1365 (in G.U. 09/10/1920, n. 239).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
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Testo in vigore dal:  13-11-1919 al: 8-10-1920
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Ritenuta l'urgenza del compimento delle opere per la costruzione dell'acquedotto pugliese, nonché l'opportunità di eseguirne altre che a quelle sono connesse e giovano al risanamento igienico dei Comuni delle Puglie;
Ritenuta altresì la necessità di trasformare il Consorzio in un Ente autonomo incaricato della gestione tecnica ed amministrativa delle opere suddette;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dell'interno, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Consorzio per l'Acquedotto pugliese, istituito dalla legge 26 giugno 1902, n. 245, assumerà il nome e le funzioni di «Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese». L'Ente avrà sede principale a Bari.

L'Ente autonomo, oltre allo scopo principale già assegnato al Consorzio per l'Acquedotto pugliese dall'art. 1 della detta legge, provvederà alle condutture interne fino alla concorrenza di 800 chilometri; al completamento delle opere di rimboschimento del bacino del Sele; alla manutenzione di tali opere ed all'aumento dell'acqua occorrente anche mediante l'allacciamento di altre sorgenti che gli venissero concesse; alla costruzione delle fognature, comprese le relative sistemazioni e pavimentazioni stradali nei Comuni delle tre Provincie pugliesi quando i Comuni non vi provvedano direttamente; al collegamento degli edifici pubblici e privati con le condutture dell'acqua e con le fogne; al coordinamento dei piani regolatori con le esigenze della costruzione e del funzionamento delle condutture dell'acqua e delle fogne; all'incoraggiamento di opere di irrigazione; infine alla costruzione di case popolari e coloniche e di borgate rurali.

L'Ente autonomo avrà facoltà di emanare regolamenti riguardanti lo svolgimento delle opere nel territorio delle tre provincie pugliesi e le gestioni ad esso affidate; per l'esecutorietà di detti regolamenti è necessaria l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.