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DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 febbraio 1919, n. 150

Che ripartisce l'assegnazione straordinaria di un miliardo, autorizzata dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per l'esecuzione di opere di bonifica, porti, strade, ponti e di altre opere pubbliche. (019U0150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/07/1923)
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Testo in vigore dal:  1-8-1923
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Nostri decreti 17 novembre 1918, n. 1698; 22 dicembre 1918, n. 2066 e 6 febbraio 1919, concernente costruzione di case economiche;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'assegnazione straordinaria di lire un miliardo, da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, giusta l'art. 7 del citato Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1698, è ripartita, come segue:

a) L. 11,000,000 per lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali nelle varie Provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e Calabria dipendenti dalle leggi 27 giugno 1897, n. 246; 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lettera c); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. f); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1, lettere c e d); 6 giugno 1907,n. 300 (art. 1, lett. d); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera a); 24 dicembre 1908, n. 747, (art. 3); 13 aprile 1911, n. 311 (articoli 1 e 15, lett. h), 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettera a) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. a) e dai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lettera a) e 1° aprile 1915, n. 426; (7)

b) L. 25,000,000 per le opere stradali nelle varie Provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata e Calabria, dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera e), 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera b); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera d) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettere c) ed e) e dai Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lettera b) e 1° aprile 1915, n. 426; (7) (12)

c) L. 10,000,000 pel concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, e per il tratto dal piazzale della stazione di Baschi all'incontro colla strada Cassia Orvietana a complemento della strada provinciale inscritta al n. 199 dell'elenco medesimo, che si costruiscono dalle Provincie direttamente; di cui lire 2,000,000, riservati per le strade da costruirsi nelle provincie di Grosseto e Pisa (circondario di Volterra); (12)

d) L. 5,000,000 pel concorso dello Stato per l'esecuzione di opere di sistemazione, nuova costruzione, e completamento delle strade di cui all'art. 9, lettera c), del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 modificato col decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; (13)

e) L. 35,000,000 per la costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le Provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e Calabria e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312, e dal decreto-legge 19 agosto 1915, n. 1371, e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei Comuni delle Provincie meridionali continentali, eccettuate la Basilicata e la Calabria, della Sicilia e della Sardegna (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato con decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019); (1) (2) (7) (12)

f) L. 110,000,000 per opere di sistemazione e completamento della navigabilità del Po, e di allacciamento ai laghi lombardi, di costruzione e sistemazione dei relativi porti, di completamento della rete navigabile veneta, e per la navigabilità dell'Arno e del Tevere a monte di Roma; (6) (9) (13) (14) (15)
((16))


g) L. 9,000,000 per la sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua (art. 6 comma a) ed art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lettera a) n. 2 della tabella C annessa alla legge medesima); (1) (10)

h) L. 10,000,000 per la sistemazione idraulico-forestale di pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua nelle provincie meridionali continentali, eccettuate la Basilicata e la Calabria, nella Sicilia e nella Sardegna (art. 9, lettera c) del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917; n. 1679, modificato col decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019); (1) (2) (10)

i) L. 1,000,000 per l'impianto dei nuovi uffici idrografici e meteorologici di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1917, n. 1055;

l) L. 70,000,000 peri lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di lª e 2ª categoria nelle varie Provincie del Regno, eccettuate quelle venete e di Mantova, dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera k); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lettera a); 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera a); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma b) e d) e tabella C (lettera b), n. 4 (parte) e 5, e lettera d), n. 9); 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lettera c) e d); da R. decreto 30 dicembre 1913, n. 1435 (art. 3) dalla legge 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lettera c); dai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lettera c), e 1° aprile 1915 n. 426, e dal decreto Luogotenenziale 11 novembre 1415, n. 1655); (5) (3)

m) L. 20,000,000 per opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle varie provincie del Regno, eccettuate quelle venete e di Mantova - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 8, 9, e 11 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e dell'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti, e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (art. 6, comma c) e tabella C lettera c) n. 7 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e art. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 311, Regio decreto 1° aprile 1915, n. 426 e decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635;

n) L. 1,000,000 per la sistemazione montana, idraulica e forestale dei torrenti Cetara, Erchia, Reginna Major, Canneto, Reginna Minor e Dragoni; consolidamento delle frane e dei valloni lungo la costiera amalfitana; sistemazione dei valloni e dei corsi d'acqua del monte Epomeo nell'isola d'Ischia (Napoli) e sistemazione del bacino montano del fiume Calore in provincia di Salerno (leggi 13 aprile 1911, n. 311, art. 2, lettera b) e 20 marzo 1913, n. 275, art. 3, lettera a); (3)

o) L. 36,000,000 opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera g); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera c); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera f); 13 luglio 1910, n. 466 (art. 51 e tabella A, lettera a), n. 7); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 1, comma 4°); 13 aprile 1911, n. 311 (art. l); 20 giugno 1912, n. 712 (art. 1, lettera a) e 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lettera d) e 8 aprile 1915, n. 477, giusta l'annessa tabella; (3)
((16))


p) L. 14,000,000 per il fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto della legge stessa e di quelle 5 aprile 1908, numero 126, e 30 giugno 1909, n. 407; (3)

q) L. 8,000,000 per la costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano e retribuzione ai condannati impiegati nella costruzione delle medesime (art. 35 della legge 10 novembre 1905, n. 647);

r) L. 150,000,000 per le opere marittime nelle varie Provincie del Regno, eccettuate quelle calabresi e venete, dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 17 giugno 1892, nn. 279 e 281; 2 agosto 1897, numero 349; 25 febbraio 1900, n. 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27 dicembre 1903, n. 514; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, n. 293; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49 lettera a) e art. 51 tabella A, lettera a) n. 4); 13 aprile 1911, n. 311 (articoli 1 e 15, lettera m); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettere g), h), i), k) e 8 aprile 1915, numero 477; (1) (2) (4) (6)

s) L. 4,000,000 per acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (articoli 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502 e art. 1, lettera c), della legge 30 giugno 1909 n. 407, e art. 15, lettera d), della legge 13 aprile 1911, n. 311, e decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1082;

t) L. 31,000,000 per le opere in Roma dipendenti dalle leggi: 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettere b), c) e d); 6 giugno 1907, n. 300; 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lettere b) e c); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettere a) e b); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lettere a), b) e c); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettere l) e m) e 19 luglio 1914, n. 769 (articolo 2, lettera d) e 5); 8 aprile 1915, n. 477; decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1676, nonché per le opere di collegamento del nuovo porto di Ostia col Tevere; (9)
((15))


u) L. 9,000,000 per le opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333, e 28 luglio 1902, n. 342, modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562, dall'art. 1, lettera g) della legge 30 giugno 1909, n. 407, e dalla legge 5 giugno 1912, n. 712 (art. 1, lettera c) e dal R. decreto 22 settembre 1914, numero 1026 (art. 3, lettera d) e dalla legge 8 aprile 1915, n. 477;

v) L. 90,000,000 per la costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino ideologico del Sele e spese inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (leggi 26 giugno 1902, n. 245, e 8 luglio 1904, n. 381, e decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, numero 1635);

x) L. 1,000,000 pei lavori di costruzione, sistemazione, e miglioramento di ponti e strade nazionali nella Basilicata (leggi 3 luglio 1902, n. 297; 9 luglio 1908, n. 445, art. 10, e decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989);

y) L. 2,000,000 per le strade provinciali sovvenute nella Basilicata (leggi 3 luglio 1902, n. 297; 31 marzo 1904, n. 140, art. 51, lettera a), e 9 luglio 1908, n. 445);

z) L. 1,000,000 per le strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, art. 51, lettera b); 9 luglio 1908, n. 445, art. 11, lettera a), e decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989);

z-1) L. 1,000,000 per le strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140 (art. 51, lettera c), e 9 luglio 1908, n. 445 (art. 11, lettera b);

z-2) L. 4,000,000 per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140 art. 46);

z-3) L. 6,000,000 pei lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, art. 56 e 9 luglio 1908, n. 445, art. 11 lettera c), e decreti Luogotenenziali 13 giugno 1915, n. 989 e 27 giugno 1915, n. 1081);

z-4) L. 500,000 per la costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi (leggi 9 luglio 1908, n. 445, art. 12, e 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lettera q), e R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026, art. 3, lettera e), e decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, numero 989);

z-5) L. 4,000,000 per le bonifiche nella Basilicata (legge 7 luglio 1902 n. 333);

z-6) L. 500,000 per imprevisti per le opere nella Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140, art. 59);

z-7) L. 35,000,000 pei lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali nelle provincie calabresi (legge 30 giugno 1904, n. 293) articolo 1 lettera f); (6)

z-8) L. 20,000,000 per le strade Comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare nelle provincie calabresi (leggi 25 giugno 1906, n. 255; 6 giugno 1907, n. 300, art. 6, e 30 giugno 1908, numero 302, art. 4);

z-9) L. 5,000,000 per le strade comunali occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255);

z-10) L. 10,000,000 per le strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, e art. 12 della legge 21 luglio 1910, n. 589);

z-11) L. 9,000,000 per le opere di bonificazione nelle provincie calabresi (testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e leggi 7 luglio 1902, n. 333, 25 giugno 1906, n. 255 e 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera g);

z-12) L. 6,000,000 per le opere marittime nelle provincie calabresi (leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 13 marzo 1904, n. 102; 25 giugno 1906, n. 255; 14 luglio 1907, n. 542, 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49, lettera b) e art. 51 e tabella A, lettera a), numeri 6 e 8) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettera r); (11)

z-13) L. 10,000,000 pel consolidamento di frane minaccianti abitati nelle provincie calabresi (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445; articoli 38 o 39 e decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081);

z-14) L. 15,000,000 pei lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª o 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera k), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2 lettera a), 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15), 29 dicembre 1907, n, 810 (art. 1 lettera a), 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6 comma b) e d) e tabella C lettera d) n. 8), del Regio decreto 30 dicembre 1913, n. 1435 (art. 3), della legge 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2 lettera c), dei Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3 lettera g) e 1° aprile 1915, n. 426 e decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635; (3)

z-15) L. 4,000,000 per le opere idrauliche di 3ª, 4ª, e 5ª categoria nelle provincie venete e di Mantova. Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173; nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti; e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, (art. 6 comma c), tabella C, lettera c), n. 6 della legge 22 dicembre 1910, numero 919, e decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635);

z-16) L. 20,000.000 per le opere marittime nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, e successive; (1)

z-17) L. 3,000,000 pel consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria, e spostamenti degli abitati, comprese le Provincie suddette (tabelle D, ed E, ed art. 62, lettere a), b) e c), della leggo 9 luglio 1908 n. 445; art. 9, lettere a) e b) della legge 30 giugno 1909, n. 407; art. 15, lettera l) (nn. 1, 2, e 3) della legge 13 aprile 1911, n. 311, e decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081);

z-18) L. 6,000,000 pei lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, numero 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera d); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 1,); 13 aprile 1911, n. 311 (articolo 15, lettera g); R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 1, lettera a); leggi 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettera s) e 19 luglio 1914, n. 679 (art. 2, lettera e) e R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lettera i) e decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081; (7)

z-19) L. 6,000,000 pei sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e la corrosione di fiumi e torrenti e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane (fondo riunito in dipendenza dell'art. 7 della legge 19 luglio 1909, numero 507; leggi 22 dicembre 1910, n. 919, articolo 6, comma e), in parte, e tabella C lettera e), n. 12, e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4 lettera u), e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lettera f), R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lettera l), e decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, (art. 1 lettera f); (9) (12)

z-20) L. 3,000,000 pel concorso dello Stato per la ricostruzione di ponti nelle strade provinciali e comunali e per l'esecuzione di opere di consolidamento di frane e di difesa delle strade medesime nelle Provincie meridionali continentali, nella Sicilia e nella Sardegna (art. 9, lettera d) del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1879, modificato col decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019);

z-21) L. 18,000,000 per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21, 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo (Regi decreti 14 gennaio 1915, n. 8, 21 gennaio 1915, n. 97, 29 aprile 1915, n. 574 e decreti Luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1110, 14 ottobre 1915 n. 1531, 3 febbraio 1916, n. 142, 3 settembre 1916, n. 1250; 11 febbraio 1917, n. 262 e articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1028);

z-22) L. 10,000,000 per la ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati o distrutti dai terremoti di cui alla precedente lettera z-21);

z-23) L. 1,000,000 per spese per bisogni ed opere urgenti nelle località colpite dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, nelle provincie di Pesaro e Forlì (decreto Luogotenenziale 20 agosto 1916, n. 1014, e art. 1, lettere a), b), c) e d) del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056);

z-24) L. 5,000,000 per provvedere alla riparazione e ricostruzione delle opere di bonifica idraulica danneggiate o distrutte in dipendenza della guerra (art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, numero 2066);

z-25) L. 50,000,000 per la costruzione di case economiche e casette popolari di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919; (2)

z-26) L. 95,000,000 per la costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848; 13 aprile 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444 e precedenti (tabella C annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297); dalla legge 26 giugno 1913, n. 764 (art. 6); dai Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1244 e 1° aprile 1915, n. 426; dal decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503; dai decreti Luogotenenziali 1 e 13 giugno 1916, nn. 970 e 971; dalla legge 27 aprile 1916, n. 551 e dal decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 342. (1) (4) (6) (11)

Z 27) L. 1.000.000 per la sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica, in provincia di Siracusa (art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 311; art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313; articolo 6, comma e, in parte, e tab. C, lett. e, n. 10, della legge 22 dicembre 1910, n. 919);

Z 28) L. 100.000 per il completamento del canale deviatore delle acque del Picone allo scopo di evitare l'interramento del porto di Bari ed il ripetersi di inondazioni a danno di quella città e delle circostanti campagne (art. 1°, lett. F) del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635).

z-29) L. 250.000 per la costruzione e l'arredamento degli edifici per gli insegnamenti delle discipline idrauliche e loro applicazione presso la R. scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova (articolo 6, comma c) e tabella G, lettera e) e n. 11 della legge 22 dicembre 1910, n. 919);

z-30) L. 1.000.000 per provvedimenti diretti ad alleviare i danni arrecati dal terremoto dell'8 maggio 1914 in provincia di Catania (art. 1 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

z-31) lire 1.000.000 per provvedere ai lavori di sgombro e di provvisorio riattamento delle strade interne ed esterne, alla demolizione o al puntellamento delle case danneggiate, all'attuazione di provvisori mezzi di comunicazione o ad altri bisogni ed opere urgenti di interesse sia comunale che provinciale nei Comuni delle provincie di Napoli e Salerno danneggiati dalle alluvioni dell'ultimo quadrimestre 1910 (R. decreto 20 novembre 1910, n. 850 e legge 13 aprile 1911, n. 311, art. 2, lett. a);

z-32) lire 2.000.000 per provvedere alle opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili delle Provincie venete e di Mantova (legge 2 gennaio 1910, n. 9, art. 35 e Regi decreti 22 settembre 1914 n. 1026 (art. 3, lett. f) e 1° aprile 1915, n. 426 e decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635).

Lettera z-43. Concorso dello Stato nella spesa prevista per la costruzione di un ponte sul Tagliamento fra Spilimbergo e Dignano da eseguirsi dall'Amministrazione provinciale di Udine . . . + 1,200,000 -

Lettera z-44. Contributo dello Stato nella spesa per la costruzione del nuovo porto di Milano e per le opere di miglioramento della darsena di Porta Ticinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1,000,000 -.

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Tot. L. 1,000,000,000
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(8) (9) (11)

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 7 agosto 1919, n. 1478 ha disposto:
-(con l'art. 1, comma 1) che "La maggiore assegnazione di cui all'art. 1, lettera e), del citato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, è accresciuta della somma di L. 10.000.000".
-(con l'art. 1, comma 3) che "Sono diminuite di L. 2.000.000 ciascuna le maggiori assegnazioni di cui alle lettere g) ed h) e rispettivamente di L 2.100.000 e di L. 5.000.000 le maggiori assegnazioni di cui alle successive lettere r) e z-26) del medesimo art. 1 del preindicato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150".
-(con l'art. 3, comma 1) che "Le assegnazioni di cui alle lettere r) e z 16) dell'articolo 1° del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, potranno essere impiegate sia per l'esecuzione delle opere marittime designate nelle lettere stesse, sia per l'esecuzione di altre opere marittime e forniture inerenti non previste nelle leggi di autorizzazione indicate in quelle lettere".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio Decreto 2 ottobre 1919, n. 1928 ha disposto:
-(con l'art. 1, comma 1) che "La maggiore assegnazione di cui all' art. 1 lettera z-25) del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, è accresciuta di lire sei milioni (L. 6.000.000)".
-(con l'art. 1, comma 3) che "Sono diminuite di L 3.000.000 ciascuna le maggiori assegnazioni di cui alle lettere e) e r), e di L. 1.250000 quella di cui alla lettera h) del medesimo art. 1 del suindicato decreto Luogotenenziale".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio D.L. 6 novembre 1919, n. 2241, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) la diminuzione delle seguenti somme su quelle stabilite dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150:
lettera z-26 (ferrovie), L. 20,000,000;
lettera r (opere marittime), L. 40,000,000.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il Regio Decreto 7 agosto 1919, n. 1478, come modificato dall'Errata-Corrige in G.U. 23/12/1919, n.302, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La maggiore assegnazione di cui all'art. 1, lett. l), del citato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, è accresciuta della somma di L. 10.000.000".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 23 ottobre 1919, n. 2028 ha disposto :
-(con l'art. 1, comma 1) che "Le assegnazioni di cui alle lettere l) e z-14) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, sono accresciute rispettivamente di L. 5.000.000 e di L.
10.000.000".
-(con l'art. 1, comma 3) che "Sono diminuite delle seguenti somme le assegnazioni di cui al medesimo art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150:
n) per le opere marittime nelle varie provincie del Regno, eccettuate quelle calabresi e venete, dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 17 giugno 1892, nn. 279 e 281; 2 agosto 1897, n. 349; 25 febbraio 1900, n. 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27 dicembre 1903, n. 514; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, n. 293; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio 1910, numero 466 (art. 49, lett. a) e art. 51 tabella A, lett. a) n. 4); 13 aprile 1911, n. 311 (articoli 1 e 15 lett. m); 4 aprile 1912, n. 297 (art.
4. lett. g), h), i), k), e 8 aprile 1915, n. 477 = L. 11.000.000;
o) per opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera g); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. c); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. f); 13 luglio 1910, n. 466 (art. 51 e tabella A, lett. a), n. 7); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 1, comma 4°); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1); 20 giugno 1912, n. 712 (art. 1, lett. a) e 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lett.
d) e 8 aprile 1915, n. 477 = L. 3.000.000;
p) per il fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195; e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto della legge stessa e di quelle 5 aprile 1908, n. 126, e 30 giugno 1909, n. 407 = L. 4.000.000".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il Regio Decreto 11 dicembre 1919, n. 2503 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'assegnazione di cui all'art. 1, lettera f), del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 per opere nuove di navigazione interna è accresciuta di lire 15 000 000 per contributo dello Stato nella spesa di L. 25.000.000 occorrente per la costruzione della linea navigabile di 2ª classe Modena-Bomporto-Bondeno-Po".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le assegnazioni per opere marittime di cui alla lettera r), per opere stradali nelle provincie calabresi di cui alla lettera z-7) e per costruzione di strade ferrate di cui alla lettera z-26) del citato articolo, del suindicato decreto Luogotenenziale, sono in corrispondenza ridotte rispettivamente di L. 3.000 000, L. 5.000.000 e L. 7.000.000".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il Regio Decreto 18 dicembre 1919, n. 2491 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le assegnazioni di cui alle lettere a) e z-18) dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, sono accresciute rispettivamente di L. 5.000.000 e di L. 4.000.000.
In conseguenza di detti aumenti sono diminuite rispettivamente di L. 5.000.000 e di L. 4.000.000 le assegnazioni di cui alle lettere b) ed e) del medesimo articolo 1 del citato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il Regio Decreto 29 gennaio 1920, n. 129 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "Le assegnazioni di cui alle seguenti lettere dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, sono accresciute delle somme per ciascuna di esse controindicate:

Parte di provvedimento in formato grafico

Sono diminuite delle seguenti somme le assegnazioni di cui al medesimo art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150:

Parte di provvedimento in formato grafico"
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AGGIORNAMENTO (9)

Il Regio Decreto 12 ottobre 1920, n. 1512 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le assegnazioni di cui alle seguenti lettere dell'articolo 1° del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, sono variate nella misura per ciascuna di esse controindicata:

f) Opere di sistemazione e completamento della
navigabilità del Po, e di allacciamento ai
laghi lombardi, di costruzione e di sistemazione
dei relativi porti, di completamento della rete
navigabile Veneta e per la navigabilità
dell'Arno e del Tevere a monte di Roma . . . . . . + 1,500,000.-- t) Opere in Roma dipendenti dalle leggi 2 luglio
1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28
giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14
gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56: 27
dicembre 1903, n. 514, 30 giugno 1904, n. 293
(art. 16 lett. B C e D); 6 giugno 1907, n. 300;
11 luglio 1907, n. 502 (art. 1° lett. b. e c.),
30 giugno 1909, n. 407 (art. 1° 1ett. a e b); 13
aprile 1911, n. 311 (art. 15 lett. a, b e c); 4
aprile 1912, n. 207 (art. 4 lett. l e m) e 19
luglio 1914, n. 769 (art. 2 lett. d e 5); 8
aprile l9l5, n 477; decreto Luogotonenziale 11
novembre 1915, D. 1676, nonché per le opere di
collegamento del nuovo porto di Ostia col Tevere . - 1,500,000.-- z-19. Sussidi per le opere di difesa degli
abitati e delle opere stradali, provinclali e
comunali, contro le frane e la corrosione di
fiumi e torrenti o per il ripristino delle opere
stesse e di quelle idrauliche distrutte o
danneggiate dalle alluvioni, piene e frane
(fondo riunito in dipendenza dell'art 7 della
legge 19 luglio 1909, n. 507, leggi 22 dicembre
1910, n. 919, art. 6, comma e, in parte, e
tabella C, lettera e), n. 12, e 14 aprile 1912,
n. 297 (art. 4, lettera u), e 19 luglio 1914, n.
769 (art. 2, lettera f), Regio decreto 23
settembre 1914, n. 1026, (art. 3, lettera l), e
decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081
(art. 1, lettera f) . . . . . . . . . . . . . . . - 2,000,000.-- z-36. Riparazioni e ricostruzione delle opere
stradali dello Stato danneggiate o distrutte dai
fatti di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2,000,000.--"
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AGGIORNAMENTO (10)

Il Regio Decreto 19 ottobre 1920, n. 1516 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le assegnazioni di cui alle seguenti lettere dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, sono variate nella misura per ciascuna di esse indicata:


Lettera g) Sistemazione idraulico-forestale nei
bacini montani dei corsi d'acqua (art. 6 comma
a) ed art. 9 della legge 22 dicembre 1919, n.
919 e lett. a), n. 2, della tabella C annessa
alla legge medesima . . . . . . . . . . . - 4,250,000 - Lettera h) Sistemazione idraulico-forestale di
pianura e dei corsi d'acqua nelle Provincie
meridionali continentali, eccettuate la
Basilicata e la Calabria e nelle isole (art. 9,
lett, c), del decreto Luogotenenziale 4 ottobre
1917, n. 1679, modificato col decreto
Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019). + 4,250,000 -"
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AGGIORNAMENTO (11)

Il Regio Decreto 2 dicembre 1920, n. 1792 ha disposto (con l'art. 1, comma 19 che "Le assegnazioni di cui alle seguenti lettere dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, sono variate nella misura per ciascuna di esse controindicata:


Z-26 . . . Costruzione di strade ferrate dipendenti
dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848,
13 aprile 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518;
12 luglio 1908, n. 444 e precedenti (tabella C
annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297);
dalla legge 26 giugno 1913, n. 764 (art.76);
dai Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1244,
e l° aprile 1915, n. 426; dal decreto Luogo-
tenenziale 12 settembre 1915, n. 1503; dai
degreti Luogotenenziali 1° e 13 giugno 1916,
nn. 970 e 971; dalla legge 27 aprile 1916,
n. 551, e dal decretoLuogotenenziale 15 feb-
braio 1917, n. 342. . . . . . . . . . . . . - 5,000,000 -- Z-12 . . . Opere marittime nelle Provincie calabresi
(leggi 14 Luglio 1889, n.6280; 13 marzo
1904, n. 102; 25 giugno 1906, n.255; 14 lu-
glio 1907, n. 542; 13 luglio 1910, n. 466
(articolo 49, lett. b, o art. 51 e tab. A,
lettera d, nn, 6 o 8) e 4 aprile 1912, n. 297
(art. 4, lett. r) . . . . . . . . . . . . . + 3,400,000 -- Z-42 . . . Sistemazione idraulica montana e di
pianura dei corsi d'acqua nelle Provincie
calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255) . + 1,600,000 --"
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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 14 aprile 1921, n. 492 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, è autorizzata la spesa di L. 6,000,000, restando così aumentata della stessa somma l'assegnazione di cui alla lettera b) dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150.
Sono diminuite, di L. 2.000.000 ciascuna, le maggiori assegnazioni di cui alle lettere c), e) e z-19) dello stesso articolo del citato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1918, n. 150".
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AGGIORNAMENTO (13)

Il Regio Decreto 9 giugno 1921, n. 822 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'art. 1° del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, sono aggiunte le lettere z-43 e z-44 ed il riparto dell'assegnazione è modificato come segue:


Lettera d). Concorso dello Stato per l'esecuzione
di opere di sistemazione, nuova costruzione e
completamento delle strade di cui all'articolo 9
lett. E), del decreto Luogotenenziale 4 ottobre
1917, n. 1679, modificato col decreto
Luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 1019 . . - 1,200,000 -

Lettera f). Opere di sistemazione e completamento
della navigabilità del Po e di allacciamento ai
laghi lombardi, di costruzione e sistemazione dei
relativi porti, di completamento della rete
navigabile veneta e per la navigabilità dell'Arno
e del Tevere a monte di Roma . . . . . . . . . - 1,000,000 -"
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AGGIORNAMENTO (14)

Il Regio D.L. 18 febbraio 1923, n. 580, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la riduzione della spesa di cui alla lett. f) dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 1919, numero 150, per lire 5.500.000.
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AGGIORNAMENTO (15)

Il Regio Decreto 5 aprile 1923, n. 854 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono apportate le modificazioni per ciascuna indicate alle assegnazioni delle seguenti lettere dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150;
lettera t) «Opere in Roma, ecc.», aumento di L. 2.000.000;
lettera f) «Opere di sistemazione e completamento della navigabilità del Po, ecc.», diminuzione di L. 2.000.000".
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AGGIORNAMENTO (16)

Il Regio Decreto 17 giugno 1923, n. 1441 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono apportate le modificazioni per ciascuna indicate alle assegnazioni delle seguenti lettere dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150:
Lettera f): Opere di sistemazione e completamento della navigabilità del Po, ecc.; diminuzione di L. 6,200,000:
Lettera o): Opere bonificazione di 1ª categoria, ecc., aumento di L. 6,200,000".