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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 5 dicembre 1918, n. 2123

Che sostituisce l'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, relativo all'Associazione italiana dei Cavalieri dell'Ordine di Malta. (018U2123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-3-1917 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Viste le leggi di ordinamento del R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, numero 525;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;
Visto il regolamento di disciplina militare, approvato con R. decreto del 25 luglio 1907;
Visto lo statuto della «Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta» pel servizio sanitario in guerra;
Visto il regolamento pel tempo di guerra della «Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta», pel servizio sanitario in guerra;
Visto il Nostro decreto n. 1950 in data 23 dicembre 1915;
Udito il Consiglio dei ministri;

Tulla

proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 4 del nostro decreto n. 1950 in data 23 dicembre 1915 riguardante l'Associazione italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta - obblighi disciplinari - riconoscimento di gradi ed aggiunta di cariche al personale dell'Associazione - è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 4. - Alla gerarchia del personale addetto all'Associazione, prevista dalla tabella II annessa al regolamento di disciplina militare, saranno aggiunte le seguenti cariche, coll'assimilazione a fianco di ciascuna segnata, ed apportate le seguenti modificazioni:

Cariche da aggiungersi.

Direttore generale . . . . . . . . . . . . a colonnello

Ispettore generale . . . . . . . . . . . . a tenente colonnello
Direttore di unità ospitaliera . . . . . . a maggiore

Vice direttore di unità ospitaliera . . . a capitano

Segretario capo . . . . . . . . . . . . . a capitano

Aiutante d'amministrazione . . . . . . . . a maresciallo capo.

Modificazioni da apportarsi.

Capo sorvegliante di lª classe . . . . . . a sergente maggiore

Capo sorvegliante di 2ª classe . . . . . . a sergente».

Il presente decreto, che dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge, avrà vigore dal 1° marzo 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Zupelli - Del Bono - Nitti.

Visto, Il guardasigilli: Facta.