stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 5 dicembre 1918, n. 2123

Che sostituisce l'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, relativo all'Associazione italiana dei Cavalieri dell'Ordine di Malta. (018U2123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 1-3-1917
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Viste le  leggi  di  ordinamento  del  R.  esercito,  testo  unico,
approvato con R. decreto 14 luglio 1898, numero 525; 
 
  Visto il testo  unico  delle  leggi  sullo  stato  degli  impiegati
civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693; 
 
  Visto il regolamento  di  disciplina  militare,  approvato  con  R.
decreto del 25 luglio 1907; 
 
  Visto lo statuto della «Associazione  dei  Cavalieri  italiani  del
Sovrano Militare Ordine di Malta» pel servizio sanitario in guerra; 
 
  Visto il regolamento pel tempo di guerra  della  «Associazione  dei
Cavalieri  italiani  del  Sovrano  Militare  Ordine  di  Malta»,  pel
servizio sanitario in guerra; 
 
  Visto il Nostro decreto n. 1950 in data 23 dicembre 1915; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Tulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della
guerra e della marina, di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'articolo 4 del nostro decreto n. 1950 in data  23  dicembre  1915
riguardante  l'Associazione  italiana  dei  Cavalieri   del   Sovrano
Militare Ordine di Malta - obblighi disciplinari - riconoscimento  di
gradi ed aggiunta di cariche  al  personale  dell'Associazione  -  e'
abrogato e sostituito dal seguente: 
 
  «Art. 4. - Alla gerarchia del personale  addetto  all'Associazione,
prevista dalla  tabella  II  annessa  al  regolamento  di  disciplina
militare, saranno aggiunte le seguenti cariche, coll'assimilazione  a
fianco di ciascuna segnata, ed apportate le seguenti modificazioni: 
 
                       Cariche da aggiungersi. 
 
    Direttore generale . . . . . . . . . . . . a colonnello 
 
    Ispettore generale . . . . . . . . . . . . a tenente colonnello 
 
    Direttore di unita' ospitaliera . . . . . . a maggiore 
 
    Vice direttore di unita' ospitaliera  . . . a capitano 
 
    Segretario capo  . . . . . . . . . . . . . a capitano 
 
    Aiutante d'amministrazione . . . . . . . . a maresciallo capo. 
 
                    Modificazioni da apportarsi. 
 
    Capo sorvegliante di lª classe . . . . . . a sergente maggiore 
 
    Capo sorvegliante di 2ª classe . . . . . . a sergente». 
 
  Il presente decreto, che dovra' essere presentato al Parlamento per
essere convertito in legge, avra' vigore dal 1° marzo 1917. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 5 dicembre 1918. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                Orlando - Zupelli - Del Bono - Nitti. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Facta.